Accesso civico “generalizzato”: è la forma di accesso mediante la quale, chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva né necessità di motivazione, può richiedere dati, informazioni o documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, non oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e/o privati espressamente previsti dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, e nei limiti del rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni, art. 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013. [...]
Accesso civico “generalizzato”: è la forma di accesso mediante la quale, chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva né necessità di motivazione, può richiedere dati, informazioni o documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, non oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e/o privati espressamente previsti dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, e nei limiti del rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni, art. 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013.
L’istanza deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’Amministrazione per l’eventuale relativa riproduzione su supporti materiali. Pertanto la richiesta di accesso civico generalizzato:
- è riconosciuta a chiunque - è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’Amministrazione per l’eventuale relativa riproduzione su supporti materiali - non deve essere motivata - possono essere individuati controinteressati - deve essere presentata al Servizio Segreteria Generale dell'Unione compilando l’apposito modulo.
La richiesta di accesso civico generalizzato pervenuta all’Ente in una delle seguenti modalità:
- di persona presso gli uffici protocollo dell’Unione e dei Comuni aderenti, utilizzando preferibilmente lo specifico modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Ente (art. 38, comma 3, DPR n. 445/2; - per posta ordinaria all’indirizzo: Unione Terre di Castelli - Via Bellucci n. 1, 41058 VIGNOLA (MO); - via PEC istituzionale dell’Ente: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it
Il procedimento: l’Amministrazione ha l’obbligo di verificare se esistano soggetti controinteressati, cioè portatori di un interesse alla protezione di dati personali, alla tutela della libertà e segretezza della corrispondenza o di interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali). Se esistono soggetti controinteressati, l’Amministrazione è tenuta ad informarli ed essi possono presentare una motivata opposizione entro 10 giorni.
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso, l'Amministrazione trasmette tempestivamente al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti; se c’è stata opposizione da parte di un soggetto controinteressato, l'amministrazione trasmette i dati al richiedente solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al controinteressato dell'accoglimento dell'accesso, salvi i casi di comprovata indifferibilità. In tal caso il controinteressato può presentare richiesta di riesame oppure ricorrere al difensore civico.
In caso di diniego totale o parziale della richiesta di accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.), alla quale l’Amministrazione risponde entro 20 giorni.
Se l'accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, l’Amministrazione provvede sentito il Garante per la privacy, che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte dell’amministrazione è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.
Contro la decisione dell'Unione o contro la richiesta di riesame o il ricorso, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o al Difensore Civico competente per ambito territoriale (entro 30 giorni).