Accesso civico “semplice”: è la forma di accesso prevista dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 mediante la quale chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, può richiedere alla pubblica amministrazione i dati, le informazioni o i documenti che l’Ente ha l’obbligo di pubblicare e dei quali sia stata omessa la pubblicazione, prevista dalla vigente normativa, sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”. [...]
Accesso civico “semplice”: è la forma di accesso prevista dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 mediante la quale chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, può richiedere alla pubblica amministrazione i dati, le informazioni o i documenti che l’Ente ha l’obbligo di pubblicare e dei quali sia stata omessa la pubblicazione, prevista dalla vigente normativa, sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.
La richiesta: deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione ed è gratuita. Pertanto la richiesta di accesso civico semplice:
- è riconosciuta a chiunque
- è gratuita
- non deve essere motivata
- non sono individuabili controinteressati
- deve essere presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.) compilando l’apposito modulo.
Il procedimento: il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.), dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del Servizio tenuto alla pubblicazione. Questi, entro trenta giorni, pubblica sul sito web istituzionale “Amministrazione Trasparente” il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente e al R.P.C.T. l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente e al R.P.C.T., indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, che conclude il procedimento di accesso civico entro i successivi 15 giorni (art. 2, comma 9-ter, L. 241/1990). A fronte dell’inerzia da parte del R.P.C.T. o del titolare del potere sostitutivo il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio (art. 116 D.Lgs. 104/2010).
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e titolare del potere sostitutivo in materia di accesso civico è il Vicesegretario dell’Unione Terre di Castelli, dott.ssa Elisabetta Manzini.