L'art. 54-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti - cd . Whistleblower), introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing. L'obiettivo è quello di combattere ogni possibile forma di discriminazione nei confronti del dipendente che, nel dovere di identificarsi, decide di segnalare un illecito occorso nell’ambito del proprio contesto lavorativo e che vedrà tutelato il suo anonimato in tutto il suo percorso. [...]
L'art. 54-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti - cd . Whistleblower), introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing. L'obiettivo è quello di combattere ogni possibile forma di discriminazione nei confronti del dipendente che, nel dovere di identificarsi, decide di segnalare un illecito occorso nell’ambito del proprio contesto lavorativo e che vedrà tutelato il suo anonimato in tutto il suo percorso. L'ANAC con determinazione n. 6 in data 28 aprile 2015, ha adottato delle linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower), poi modificate ed integrate con le successive Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) adottate dall’Autorità con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, che hanno l'obiettivo di fornire indicazioni sull'applicazione della normativa e contengono indicazioni utili anche per i possibili "segnalanti". Le regole si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai dipendenti di enti pubblici economici ed enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, nonché ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. L'Unione Terre di Castelli, per adempiere agli obblighi normativi a tutela della riservatezza del segnalante, ha aderito al progetto Whistleblowing PA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali. I dipendenti dell'Unione Terre di Castelli, di società partecipate o controllate dall’Ente, i collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di incarico o contratto con l’ente e i dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici e realizzatrici di opere pubbliche dell’ente possono segnalare illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro: • all' Autorità giudiziaria e contabile mediante denuncia, • ad ANAC all’indirizzo web ANAC, • al RPCT all’indirizzo web RPCT, Nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione. La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) che la gestisce.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti (art. 54 bis D.Lgs. 165/2001)